CANCELLAZIONE DEL VOLO: RIMBORSO E RISARCIMENTO
Ottieni con noi il risarcimento del danno e la compensazione pecuniaria per la cancellazione del tuo volo.
Il regolamento europeo n. 261/04 riconosce il diritto dei passeggeri ad ottenere una compensazione pecuniaria d’importo fisso, in caso di cancellazione di un volo superiore alle 3 ore.
La compensazione è dovuta tutte le volte in cui una compagnia cancella il volo senza avvisarti almeno 15 giorni prima del volo. Per esempio, quando scopri in aeroporto che il volo è stato cancellato.
Noi di Diritti dei Passeggeri siamo impegnati a garantire un supporto impeccabile in caso di inconvenienti.
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Quando si verifica la cancellazione del volo
La cancellazione del volo si verifica quando un volo non viene effettuato.
Normativa e tutele: il vostro diritto alla tranquillità secondo il Regolamento CE 261/04
Tutti i passeggeri di voli cancellati sono tutelati dal Regolamento Europeo n. 261/04, che prevede specifiche tutele per i passeggeri in caso di cancellazione del volo.
Le tutele si applicano a:
- Voli (linea, charter, low cost) in partenza da aeroporti comunitari.
- Voli in partenza da aeroporti non comunitari con destinazione comunitaria, solo se la compagnia aerea è comunitaria e i benefici locali non sono già stati erogati.
Quando si applicano le tutele del Regolamento CE 261/04?
In linea con il Regolamento Europeo 261/04, le tutele si applicano:
- Ai voli in partenza dall’Italia;
- Ai voli in partenza da aeroporti comunitari.
- Ai voli in partenza dagli aeroporti non comunitari, solo quando la destinazione finale e la compagnia aerea sono comunitari.
Quando non si applicano le tutele:
Tuttavia, è importante ricordare che il regolamento non si applica ai voli in partenza da Paesi non comunitari con destinazione Paesi dell’UE, operati da compagnie aeree non comunitarie.
In questi casi, si applicano le tutele della Convenzione di Montreal, della legislazione locale e delle norme contrattuali di trasporto.
Diritti dei Passeggeri: Quando possiamo aiutarti.
Un viaggiatore deve sempre conoscere i propri diritti, e per questo motivo ti invitiamo sempre a verificare la Carta dei diritti dei passeggeri.
Noi possiamo aiutarti se:
- Possiedi un biglietto aereo, compresi quelli emessi in programmi Frequent Flyer o altri programmi commerciali.
- Ha una prenotazione confermata.
CANCELLAZIONE DEL VOLO: RIMBORSO E RISARCIMENTO
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Quali sono i tuoi diritti in caso di cancellazione del volo?
In conformità con il Reg. (CE) n. 261/04, hai diritto a:
- Rimborso del Prezzo del Biglietto:
- Per la parte del viaggio non effettuata.
- Imbarco su un Volo Alternativo:
- Quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea.
- In una data successiva più conveniente per il passeggero.
- Assistenza:
- Pasti e bevande in base alla durata dell’attesa.
- Sistemazione in albergo, se necessario per uno o più pernottamenti.
- Trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa.
- Due chiamate telefoniche o messaggi.
- Compensazione Pecuniaria:
- Da € 250 ad € 600
A quanto ammonta la compensazione pecuniaria?
La compensazione pecuniaria va calcolata sulla distanza percorsa dal volo, in base alla distanza ortodromica.
| DISTANZE IN KM | AMMONTARE DELLA COMPENSAZIONE |
| Inferiori o pari a 1500 km | euro 250 |
| Comprese tra 1500 e 3500 km | euro 400 |
| Superiori a 3500 km | euro 600 |
Per calcolare la distanza fai riferimento a questo sito
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Eccezioni alla Compensazione: quando non è dovuta
La compensazione non è dovuta se la cancellazione è causata da circostanze eccezionali o se il passeggero è informato entro determinati tempi con offerta di un volo alternativo.
- In caso di circostanze eccezionali: la compagnia aerea deve dimostrare che la cancellazione del volo è stata causata da circostanze eccezionali quali: condizioni meteo, scioperi, improvvise carenze di sicurezza del volo. (Puoi trovare l’elenco dettagliato nei punti 14 e 15 della premessa al Regolamento Europeo n. 261/04)
- Sei stato informato della cancellazione:a) con almeno due settimane di preavviso, non è mai dovuta la compensazione.b) tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza del volo – Solo se la compagnia ti ha offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto
c) Meno di sette giorni prima – Solo se la compagnia ti ha offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto
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